Al via il tax credit digitalizzazione per le agenzie viaggio ed i tour operator. Con l’Avviso pubblico n. 12031 del 21/09/2022, il Ministero del Turismo ha fissato i termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator così come disciplinato dall’art. 4 del D.L. 152/2021 convertito e dal D.M. 29 dicembre 2021. I soggetti beneficiari, quindi, possono presentare la “richiesta di autorizzazione” alla fruizione del tax credit, esclusivamente tramite Pec, dalle ore 12 del 30 settembre 2022 alle ore 17 del 30 settembre 2025, inviando tutta la documentazione all’indirizzo Pec: segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.
ATTENZIONE: Si ricorda che l’Avviso pubblico n. 11677/2022 ha definito le modalità applicative ai fini del nuovo accesso alla piattaforma “online” per il credito d’imposta. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, il rinvio è alle disposizioni di cui al D.M. del 29/12/2021 e all'Avviso pubblico del 18 febbraio 2022. Gli incentivi sono attribuiti secondo l'ordine cronologico delle domande previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse disponibili. L’esaurimento delle risorse sarà comunicato con “avviso” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Nella disamina che segue vediamo nel dettaglio le articolazioni normative delle disposizioni in esame.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo si ricorda che - in base alle disposizioni del D.M. 29 dicembre 2021 - possono accedere al beneficio le agenzie di viaggi e i tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. Detti soggetti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
NOTA BENE: Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo in relazione al medesimo intervento, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 4, del D.L. n. 152/2021 convertito.
SCADENZA: Le richieste di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta vanno presentate (con il modello contenuto nell’Allegato n. 1 all’Avviso n. 12031 del 21/09/2022), esclusivamente tramite Pec, dalle ore 12:00 del 30 settembre 2022 alle ore 17:00 del 30 settembre 2025, dopo la conclusione dell'investimento e verranno esaminate nell’ordine cronologico di presentazione.
Gli step da seguire per la presentazione della richiesta di autorizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
Il decreto 29.12.2021 evidenzia, altresì, che “tutti” i requisiti previsti dalla norma devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino ai 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, “pena” la decadenza dal diritto all'agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.
Cause di revoca dell’incentivo |
|
|
|
|
|
Nel caso di realizzazione “parziale” dell'intervento, sarà disposta la revoca parziale delle agevolazioni qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. |
I soggetti beneficiari possono “rinunciare” al credito d’imposta trasmettendo apposita richiesta, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, a segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti nel periodo 7 novembre 2021- 31 dicembre 2024, per investimenti ed attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo di 25.000 euro (nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025).
Nello specifico, gli investimenti o le attività di sviluppo digitale, a pena di decadenza:
L'incentivo è concesso a ciascun beneficiario in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti in materia di aiuti “de minimis” e di aiuti di stato.
Le spese ammissibili sono quelle elencate nell’articolo 5 del DM 29.12.2021, ossia:
|
Sono “esclusi” dalle spese agevolabili i costi relativi alla intermediazione commerciale.
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
In ogni caso, non sono ammissibili le spese:
Sul piano operativo, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, nell'anno successivo a quello di comunicazione della conclusione dell'intervento, senza l'applicazione del limite generale di compensazione e del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53 della L. 244/2007). Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato “esclusivamente” tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
ATTENZIONE: Va evidenziato che il credito d'imposta è “cedibile” alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 4 del DL 152/2021 convertito, come modificato dall’art. 28 comma 3-ter lett. b) del D.L. n. 4/2022 convertito. In particolare, il credito d'imposta è cedibile, “solo per intero”, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 convertito per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Inoltre, si fa presente che il credito d'imposta:
Il Ministero del Turismo, con l’Avviso pubblico del 14 settembre 2022 n. 11677, ha definito le modalità applicative ai fini del nuovo accesso alla piattaforma “on-line” per il credito d’imposta. In particolare, detto Avviso, è stato rilasciato al fine di consentire la presentazione di “ulteriori” domande di incentivo, considerando che la procedura espletata a seguito della pubblicazione dell’avviso 18 febbraio 2022 n. 2613 non ha consentito di erogare tutte le risorse a disposizione. In base all’Avviso di settembre 2022, ciascun soggetto (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM 29/12/2021, come modificato dal DM del 10 agosto 2022), può presentare una sola domanda di incentivo in relazione al medesimo intervento, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 4 del D.L. n. 152/2021.
Le domande di concessione del credito d'imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
In particolare, stando all’Avviso del 23 settembre 2022:
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del DPR n. 322/1998. Il richiedente deve essere in possesso di una casella PEC attiva e risultante dal registro imprese.
Stando all’Avviso n.12031 del 21/09/2022 i soggetti interessati - oltre a quanto già previsto dall’art. 3 comma 3 dell’Avviso del 18/02/2022 - devono allegare, quale ulteriore documentazione, i titoli debitamente registrati in forza dei quali la sede operativa interessata dall'intervento è nella piena disponibilità dell'impresa.
Nella domanda il soggetto richiedente dovrà, tra l'altro, indicare:
L'impresa interessata deve, altresì, contestualmente alla domanda “allegare” – a pena di inammissibilità - tutta la documentazione amministrativa e tecnica specificata nell'Avviso. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della richiesta e degli allegati presentati, Invitalia S.p.a. procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario.
Entro 60 giorni dal termine di chiusura della piattaforma per l'invio delle domande di ammissione ad incentivo, fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d'imposta sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 29 dicembre 2021, Invitalia SpA procede alla trasmissione dei “motivi” ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Da ultimo, si osserva che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di verifiche, controlli e ispezioni (anche a campione) ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 29 dicembre 2021 e del D.P.R. 445/2000. Inoltre, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni sugli interventi volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
ATTENZIONE: Qualora, a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dell’incentivo in esame, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero del turismo, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Quadro Normativo |
- MINISTERO DEL TURISMO - AVVISO N. 12031 DEL 21 SETTEMBRE 2022; - MINISTERO DEL TURISMO - AVVISO N. 11677 DEL 14 SETTEMBRE 2022; - DECRETO LEGGE N. 152/2021 (ARTICOLO 4); |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".