Bonus affitti 2021: domanda in scadenza

Pubblicato il 05 ottobre 2021

E’ tempo di inoltrare domanda per accedere al contributo a fondo perduto per i locatori che hanno rinegoziato in diminuzione nel 2021 i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo. Tale agevolazione è stata inserita dalla legge di conversione del decreto Ristori (legge n. 176/2020, che ha convertito il DL n. 137/2020) e riguarda sia i locatori persone fisiche non titolari di partita Iva, sia i locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva.

Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Bonus affitti 2021: quando spetta

I suddetti soggetti devono aver riconosciuto al conduttore, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte del 2021.

Sono interessati i contratti di locazione

Bonus affitti 2021: modalità e termini di presentazione

A seguito dell’emanazione del provvedimento prot. 227358 del 4 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, l’originario termine del 6 settembre per presentare la richiesta di bonus è stato portato al 6 ottobre 2021.

Sempre entro il 6 ottobre vanno inviate le eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse; rimane fissata al 31 dicembre 2021 la data per l’invio della rinuncia al contributo.

La richiesta deve avvenire in modalità telematica tramite l’apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia, accedendo al percorso “Servizi per” – “Comunicare” – “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”.

L’invio potrà essere effettuato:

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2021 sono stati approvati il modello e le relative istruzioni di compilazione.

Il locatore troverà alcuni campi precompilati in base ai dati a disposizione dell’A.F. rilevati dalle informazioni dei contratti registrati.

In caso di più rinegoziazioni va comunque compilata una sola istanza.

N.B. Tra i dati da indicare c’è il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo; tale conto deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.

Altro dato da inserire nell’istanza è quello dell’importo del canone annuo rinegoziato: questo deve coincidere con quello indicato sul modello RLI in fase di comunicazione della rinegoziazione all’Agenzia delle Entrate.

Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia erogherà i contributi spettanti.

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