Bonus 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati. Istruzioni dal Fisco
Pubblicato il 29 aprile 2014
Emanata dall’Agenzia delle Entrate la
circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alle misure per la
riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all’articolo 1 del Dl n.
66/2014 (decreto Irpef) (consulta anche l’articolo di Edicola:
“Decreto legge 66/2014 in “Gazzetta”).
Soggetti beneficiari
Il bonus di 80 euro in busta paga è riconosciuto a tutti i possessori di reddito complessivo non superiore a 24mila euro per un
credito globale di 640 euro; in caso di superamento del limite dei 24mila euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo di 26mila euro.
Per la maturazione del credito è opportuna la verifica da parte del
sostituto d'imposta di tre requisiti:
- tipologia di reddito prodotta (la circolare precisa che l’abitazione principale e le relative pertinenze restano fuori dal calcolo del reddito complessivo),
- presenza di un'imposta a debito dopo le detrazioni per lavoro,
- importo del reddito complessivo non superiore a 26 mila euro.
Resta aperto il dubbio relativo a quei lavoratori che sono titolari, per esempio di due rapporti di lavoro (part time, co.co.co anche a progetto) oppure che sono apprendisti o cassaintegrati per i quali non è chiaro come debba avvenire l’erogazione degli 80 euro già dal mese di maggio prossimo. La circolare n. 8/E non ha fatto chiarezza su questo aspetto.
Ruolo dei sostituti d’imposta nel riconoscimento del credito
Il
riconoscimento del credito è attribuito in automatico al sostituto d’imposta, che dovrà procedere a riconoscere il credito spettante senza attendere alcuna comunicazione da parte dei soggetti beneficiari. Saranno sempre i sostituti d'imposta, sulla base dei dati a loro disposizione, a determinare la spettanza del credito e l'entità dello stesso.
L’importo degli 80 euro sarà riconosciuto in
busta paga da maggio: primo periodo di paga utile dopo l’entrata in vigore del dl 66/2014. È ammessa la possibilità di uno slittamento, per ragioni esclusivamente tecniche, alle retribuzioni erogate nel mese successivo, ossia a giugno 2014.
Nel caso di mancanza di sostituto d’imposta (per esempio nel caso delle colf), oppure nel caso in cui il sostituto c’è ma non riconosce il credito, il bonus potrà essere chiesto nella
dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto.
Il sostituto dovrà poi verificare mensilmente il diritto al bonus e nel caso di recupero delle somme indebitamente erogate lo stesso potrà agire sulle ritenute fiscali disponibili nel mese, comprese le addizionali Irpef, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se le ritenute fossero insufficienti al recupero delle somme, il datore di lavoro potrà agire sui contributi previdenziali, non versandone la parte corrispondente.
Spetta sempre al sostituto d’imposta indicare nel
Cud e nel
modello 770 il credito riconosciuto e le compensazioni eseguite, con modalità che al momento sono ancora da definire.