I lavoratori che hanno ricevuto esito negativo in seguito alla presentazione della domanda relativa al cd. “bonus 600 euro”, possono avviare esclusivamente un ricorso di natura giudiziaria, non essendo ammesso il ricorso amministrativo. In ogni caso, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore o un disallineamento nelle banche dati stesse.
A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 2263 dell’1 giugno 2020, specificando che gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito istituzionale denominata “Indennità 600 euro” alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso.
In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.
Esclusivamente nei predetti casi, il lavoratore e il Patronato possono proporre un’istanza di riesame che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.
In particolare, viene previsto un termine di 20 giorni - a decorrere dall'1 giugno 2020 - ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie all’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Con il comunicato stampa dell’1 giugno 2020, l’INPS ha reso noto che i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) potranno presentare domanda per il “bonus 600 euro” di marzo, fino all’8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno 2020). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Analogo termine viene previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del Reddito di Cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.
Infine, il “Decreto Rilancio” ha previsto per i lavoratori dello spettacolo un bonus di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee:
Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".