Con la Circolare n. 65 del 19 aprile 2021, l’INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”), a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del cd. “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020), nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’Istituto Previdenziale ha recepito anche le novità introdotte dal “Decreto Sostegni” in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa. La pubblicazione della circolare è stata seguita dalla pubblicazione del comunicato stampa INPS del 19 aprile 2021.
Il D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”), all’art. 10, co. 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del D.L. n. 137/2020 – l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, co. 1, del citato “Decreto Sostegni” sono:
Si specifica, al riguardo, che tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito delle indennità in argomento, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’art. 10, co. 1, del “Decreto Sostegni”.
Diversamente, i lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, co. 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 entro la data del 31 maggio 2021.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’INPS.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui ai citati commi 2, 3, 5 e 6, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Ai sensi dell’art. 10, co. 7, del D.L. n. 41/2021, le indennità di cui ai co. 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo art. 10 non sono tra esse cumulabili.
L’articolo 10 del “Decreto Sostegni”, dispone espressamente l’incompatibilità di detta indennità con le indennità COVID-19 di cui ai “Decreti Cura Italia” e “Rilancio Italia”.
In analogia a quanto disposto dall’art. 86 del “Decreto Rilancio Italia”, anche le indennità di cui all’art. 10 del D.L. n. 41/2021 non sono cumulabili con le predette indennità.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’art. 10, co. 2, del D.L. n. 41/2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al co. 2 dell’art. 10 del D.L. n. 41/2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Si precisa, infine, che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’art. 1, co. 179, della L. n. 232/2016 (cd. “APE sociale”).
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