Con la pubblicazione della circolare 24 giugno 2022, n. 73, l’Istituto previdenziale fornisce le corrette procedure che le imprese dovranno mettere in atto per la corresponsione del c.d. Bonus 200 euro previsto dal Decreto Aiuti.
La misura, che ancora attende la conversione in legge, è stata prevista dagli art. 31 e ss., decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, ed è stata oggetto dei messaggi INPS 13 giugno 2022, n. 2397, e 21 giugno 2022, n. 2505.
A conferma di quanto già sostenuto, l’INPS conferma che, genericamente, la corresponsione dovrà avvenire con il mese di competenza luglio 2022 per tutti i lavoratori dipendenti, in forza al 1° luglio 2022, che abbiano goduto dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel primo quadrimestre dell’anno, indipendentemente dalla forma contrattuale di assunzione.
Molte le risoluzioni fornite dall’Ente all’interpretazione della disposizione normativa, ma – come vedremo di seguito – resta ancora qualche dubbio applicativo.
Nell’ambito delle misure emanate del Governo per far fronte alla crisi energetica in corso è stato previsto, ai sensi degli artt. 31 e ss., decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, il riconoscimento di una indennità una-tantum di importo pari ad euro 200,00 a determinate categorie di soggetti.
In particolare, ai sensi dell’art. 31, la predetta indennità viene erogata – per il tramite dei datori di lavoro – ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori domestici, che abbiano beneficiato dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121) e che non siano titolari dei trattamenti pensionistici indicati dal successivo art. 32, comma 1, ovvero che non siano percettori di Reddito di Cittadinanza.
L’art. 32, invece, riconosce l’una tantum in trattazione, con erogazione diretta da parte dell’INPS, alle seguenti categorie di soggetti:
Beneficiari |
Requisiti |
Presentazione della domanda |
Riferimento normativo |
Soggetti residenti in Italia, percettori di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione |
La prestazione deve avere decorrenza entro il 30 giugno 2022. Gli interessati devono avere un reddito personale assoggettabile a IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro |
No |
Commi da 1 a 7 |
Lavoratori del settore domestico |
Essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di uno o più rapporti di lavoro. |
A domanda |
Comma 8 |
Percettori di NASpI o Dis-Coll |
Aver percepito, nel mese di giugno 2022 una delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 15, D. Lgs. n. 22/2015 |
No |
Comma 9 |
Percettori di disoccupazione agricola |
Essere percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021 |
No |
Comma 10 |
Collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409, Cod, Proc. Civile |
Non essere titolari delle prestazioni di cui al comma 1, art. 32. Avere un contratto di co.co.co. attivo alla data del 18 maggio 2022 ed essere iscritto alla Gestione separata INPS. Non aver avuto, per l’anno 2021, un reddito superiore ad euro 35.000 riconducibile a rapporti di co.co.co. |
A domanda |
Comma 11 |
Soggetti beneficiari delle indennità di cui all’art. 10, c. da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell’art. 42, D.L. 73/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo) |
Essere beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, sport o spettacolo nel 2021 previste dal D.L. 41/2021 e/o dal D.L. 73/2021 |
No |
Comma 12 |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti nell’anno 2021 |
Aver avuto un rapporto di lavoro stagionale, a tempo determinato o intermittente, per almeno 50 giornate. Dai predetti rapporti non deve derivare un reddito superiore ad euro 35.000 per l’anno 2021 |
A domanda |
Comma 13 |
Soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno 2021 |
Aver avuto almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021. Non aver un reddito derivante dai predetti rapporti superiore ad euro 35.000, nell’anno 2021 |
A domanda |
Comma 14 |
Lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 |
Essere privi di partita IVA e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Aver avuto un contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, c.c., nel 2021, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata. |
A domanda |
Comma 15 |
Incaricati alle vendite a domicilio |
Aver un reddito annuo derivante dall’attività di incaricati alle vendite a domicilio superiore ad euro 5.000 nel 2021. Essere titolari di partita IVA attiva ed iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022. |
A domanda |
Comma 16 |
Percettori di Reddito di Cittadinanza |
Non sia presente nel nucleo familiare beneficiario un percettore dell’indennità di cui all’art. 31 e dei commi da 1 a 16, art. 32, D.L. n. 50/2022 |
No |
Comma 18 |
Per i lavoratori autonomi l’indennità una-tantum prevista dall’art. 33, Decreto Aiuti, è in attesa di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 31, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, l’indennità una-tantum, di importo pari a 200 euro, deve essere erogata dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 ed esposta in compensazione sulla denuncia Uniemens in scadenza al 31 agosto 2022 (relativa a luglio 2022).
Con la circolare 24 giugno 2022, n. 73, l’Istituto ha ribadito quanto già affermato con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2505, secondo cui l’indennità deve essere erogata – fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 31 – con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, ancorché erogata ad agosto, ovvero nel caso in cui sussistano particolari articolazioni dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio part-time ciclici) o disposizioni del CCNL, con la retribuzione “erogata” - secondo il principio “di cassa” - nel mese di luglio 2022, anche se di competenza del mese di giugno 2022. In tal ultimo caso il datore di lavoro porterà a conguaglio l’indennità anticipata con la denuncia Uniemens da trasmettere entro il 31 luglio.
La predetta indennità va erogata anche nel caso in cui i rapporti di lavoro dei singoli dipendenti risultino sospesi in virtù di eventi tutelati (Congedi, ammortizzatori sociali, ecc.).
Con riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti (citati anche nell’art. 32) è bene precisare – come già anticipato tra le righe di questa rivista – che il soggetto deputato alla corresponsione del citato bonus è il datore di lavoro. In particolare, l’art. 31 si riferisce a tutti i prestatori di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione, che abbiano beneficiato dell’esonero di cui all’art. 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234, con riferimento al primo quadrimestre del 2022.
Diversamente, i beneficiari di cui all’art. 32, comma 13, sono rinvenibili nei soggetti che siano stati titolari di uno dei sopracitati contratti nell’anno 2021 e che, nel medesimo, abbiano lavorato per almeno 50 giornate.
Per aver accesso alla misura – giacché la norma citi una metodologia “automatica” – i lavoratori dipendenti dovranno aver cura di presentare al datore di lavoro una dichiarazione nella quale venga espressamente specificato di:
Si specifica che, ai sensi dell’art. 36, comma 1, decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, i dipendenti della Pubblica Amministrazione i cui servizi di pagamento delle retribuzioni sono gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze (NoiPA) sono esentati dalla presentazione della predetta dichiarazione.
Quanto alla fruizione dell’esonero della quota di contribuzione a carico dei lavoratori si evidenzia che rientrano nell’anzidetta misura coloro che hanno una retribuzione mensile ai fini previdenziali non superiore a 2.692 euro, eventualmente maggiorata dal rateo di tredicesima mensilità.
In tal senso, laddove il lavoratore dipendente percepisca mensilmente il citato rateo di mensilità aggiuntiva, la verifica di fruizione dello sgravio contributivo pari a 0,8 punti percentuali dovrà essere effettuata esclusivamente sulla quota contributiva del mese di competenza, sicché non dovrà intendersi sufficiente il mero godimento del predetto esonero per il rateo di tredicesima mensilità ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.
Ed ancora, sullo specifico requisito in commento, l’Istituto previdenziale apre nuovi dubbi interpretativi laddove prevede, testualmente, che “Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare”. Ebbene, se l’intento era quello di esplicitare che il “recupero” della quota di esonero relativa al primo quadrimestre del 2022 poteva avvenire anche nella successiva denuncia contributiva di competenza maggio 2022, questo era già stato stabilito con la circolare 22 marzo 2022, n. 43, nella quale era stato, altresì, reso noto che l’indicazione delle mensilità arretrate doveva essere esposta compilando, per ogni mensilità, la sezione InfoAggcausaliContrib, risultando vana – se non fuorviante – la soprariportata precisazione. Diversamente, laddove l’interpretazione corretta sia quella dell’estensione del primo quadrimestre 2022 sino al 23 giugno 2022 e, quindi, di “ammettere” al bonus in trattazione anche i lavoratori assunti dal 1° maggio 2022 ma non in forza, presso alcun datore di lavoro, nel primo quadrimestre dell’anno corrente, parrebbe verificarsi un forte contrasto con la disposizione normativa, fermo restando le eventuali modifiche in sede di conversione. E poi, ove così fosse, perché porre un limite al 23 giugno quando l’informazione circa la fruizione dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2022 transita nel flusso di denuncia che ricomprende sino al 30 giugno? Semmai, fosse confermata tale ultima interpretazione, era – forse – più comprensibile scrivere testualmente che “la misura spetta per i lavoratori assunti sino al giorno precedente la pubblicazione della circolare”.
Su tale punto – dunque – sino a completamento dell’iter di conversione del Decreto Aiuti, pare potersi ritenere valida la prima interpretazione fornita.
Come anticipato, si rammenta che l’erogazione del Bonus 200 euro genererà, per i datori di lavoro, un credito compensabile in sede di denuncia contributiva mensile (giugno o luglio 2022) ai sensi dell’art. 44, comma 9, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovrà essere esposto valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
Restano, invece, rinviate a successivo messaggio da parte dell’Istituto previdenziale le modalità con le quali potrà essere restituita l’eventuale indennità indebitamente corrisposta. Si precisa, al riguardo che, laddove il bonus in commento venisse erogato da più datori di lavoro, l’INPS comunicherà a ciascuno di essi la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, suddividendolo in parti uguali.
Ai sensi del comma 1, art. 32, l’indennità una-tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2022, siano titolari di pensione, sia dirette che superstiti, a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa.
Parimenti, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, risultino titolari di:
Oltre alla residenza sul territorio nazionale, ulteriore requisito per l’accesso alla misura è il limite reddituale dell’anno 2021 non superiore ad euro 35.000, escludendo il reddito derivante dalla prima abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata ed il trattamento di fine rapporto.
Ai sensi del comma 9, del medesimo art. 32, l’Istituto previdenziale provvederà a corrispondere il bonus 200 euro previsto dal decreto aiuti a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Tale requisito è l’unica condizione prevista dalla normativa.
Sono esclusi dalla percezione dell’indennità in commento coloro che hanno fruito dell’erogazione in forma anticipata ai sensi dell’art. 8, D. Lgs. n. 22/2015.
L’indennità non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.
Il comma 12, dell’art. 32, prevede il riconoscimento automatico dell’indennità una-tantum in trattazione per i lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9, D.L. n. 41/2021 e di cui all’art. 42, D.L. n. 73/2021.
Premesso che tale indennità, come le altre, non è cumulabile con gli altri bonus previsti dagli articoli 31 e 32 del medesimo Decreto Aiuti, in quanto – espressamente – può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, l’INPS riconoscerà il bonus in commento ai seguenti soggetti beneficiari delle indennità di cui sopra:
L’indennità una-tantum verrà erogata, a domanda, anche ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, Cod. Proc. Civile, attivi alla data del 18 maggio 2022.
Ai fini dell’accesso alla misura, i predetti soggetti dovranno essere iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, e non dovranno essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici ovvero essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Altresì, ulteriore requisito è costituito dal non aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dai predetti rapporti di collaborazione superiore ad euro 35.000.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale indennità, a parere di chi scrive, gli amministratori di società percettori di compenso. Invero, giacché quest’ultimo rientri fra i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e sia sottoposto alla medesima imposizione contributiva dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la sua natura civilistica è del tutto differente sicché il rapporto intercorrente tra la società e l’amministrazione è di tipo societario, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione.
In considerazione di ciò, non possono accedere all’indennità in trattazione gli amministratori di società percettori di compenso.
Il successivo comma 13, come sopra accennato, prevede il riconoscimento dell’indennità una-tantum dell’importo di 200 euro a favore di dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti che abbiano svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro nell’anno 2021, nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale, a tempo determinato o intermittente.
Anche per tali soggetti sussiste il limite di reddito nell’anno 2021 per complessivi 35.000 euro rispetto ai redditi derivanti dai suddetti rapporti di lavoro.
Ai lavoratori autonomi occasionali ovvero ai lavoratori privi di partita IVA, che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222, Cod. Civile, l’indennità è riconosciuta – a domanda – dall’Istituto previdenziale, purché vi sia almeno un contributo mensile alla Gestione separata e che, al 18 maggio 2022, il lavoratore risulti iscritto alla predetta gestione previdenziale.
Per tutti i potenziali beneficiari che dovranno presentare domanda di corresponsione dell’indennità all’Istituto previdenziale (sinteticamente i soggetti di cui all’art. 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50), la richiesta dovrà essere effettuata telematicamente, anche per il tramite degli Istituti di Patronato.
Specificatamente, per i soggetti di seguito elencati, la domanda potrà essere presentata dal 20 giugno 2022 al 31 ottobre 2022:
Diversamente, per i lavoratori domestici la domanda andrà presentata dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
Previo accesso con SPID, CIE o CNS, il servizio online sarà raggiungibile attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50; Messaggio INPS 13 giugno 2022, n. 2397; |
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