Gravano sul proprietario dell’immobile gli obblighi di bonifica dall'amianto, in quanto non dipendono dall'attività svolta nell'area, ma dallo stato di conservazione dell’immobile medesimo.
Così il Tar Lombardia, sezione terza, ha in parte respinto il ricorso proposto da una società, che aveva impugnato l’ordinanza Comunale con cui le erano stati imposti, in qualità di proprietaria di un edificio, la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Sebbene nel caso de quo – si legge nella pronuncia - la ricorrente avesse in precedenza stipulato sull'immobile un contratto di leasing a favore dell’utilizzatore (con passaggio dei relativi obblighi in capo a quest’ultimo), alla risoluzione del predetto contratto la società proprietaria è rientrata nei suoi pieni poteri di gestione ordinaria e straordinaria dello stabile, con conseguente sua responsabilità per la corretta bonifica dei rifiuti di amianto.
Né assume alcuna rilevanza – conclude il Collegio con sentenza n. 752 del 14 giugno 2017 – la mancata presa di possesso dell’area dopo il riacquisto, alla risoluzione del leasing, della posizione di proprietaria. La bonifica dall'amianto è difatti un compito che grava sul proprietario in quanto tale, ed allorché non risulti che vi sia opposizione da parte del detentore attuale.
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