tributaria provinciale di Reggio Emilia (sentenza 13/1/07, depositata il 14 febbraio 2007) interviene per dirimere alcuni dubbi determinati dalla Finanziaria particolare, essa stabilisce che le nuove disposizioni sulle sanzioni per i costi black list non trovano applicazione per chi ha già presentato la dichiarazione integrativa. Questo perchè la violazione risulta già sanata attraverso la dichiarazione integrativa. Nello specifico, oggetto della pronuncia della suddetta Ctp è il comma 303 dell’articolo unico della Manovra 2007: i giudici pervengono a conclusioni diverse rispetto a quanto formalizzato dal Fisco nella circolare n. 11/E/2007. I dubbi sollevati dal comma 303 riguardano il fatto che la sanzione pari al 10% dell’importo complessivo delle spese non identificate, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 302), trova applicazione anche per il passato sempre che il contribuente fornisca la prova prevista dall’articolo 110, comma 11 del Tuir. La previsione suscita molte perplessità, dal momento che l’ordinamento sanzionatorio è uniformato al principio del cumulo giuridico e non a quello del cumulo materiale. La soluzione prospettata nella circolare n. 11/E, dunque, non convince. Una sanzione edittale viene stabilita, infatti, per una particolare violazione. Quando il verificatore la constata e poi l’ufficio la contesta, quest’ultimo deve applicare la sanzione edittale prevista. Non può essere che una sanzione muti di entità a seconda dell’intervento o meno dei verificatori.
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