Black list. Obblighi di comunicazione estesi anche al legale rappresentante
Pubblicato il 07 luglio 2011
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
71 del 6 luglio 2011, ribadisce il principio dell’identificazione diretta anche con riferimento al rappresentante fiscale di una società.
Pur in assenza di una specifica disposizione normativa – sottolinea l’Agenzia – sono soggetti agli obblighi di comunicazione anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico, avente sede, residenza o domicilio in un paese a regime fiscale privilegiato, nel caso in cui il rappresentate sia nominato in un Paese non incluso nella black list.
Riprendendo il principio già espresso nella circolare n. 53/E/2010, secondo cui “
devono ritenersi soggette all’obbligo di comunicazione in esame anche le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list”, l‘agenzia delle Entrate precisa, ora, che lo stesso principio può essere esteso e trovare applicazione anche quando il soggetto “black list” nel Paese a fiscalità ordinaria in cui opera si sia identificato direttamente.
Nel ribadire il concetto, vengono fornite anche le istruzioni necessarie per la compilazione del quadro A del modello di comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.