Bilancio e continuità aziendale

Pubblicato il 19 maggio 2016

Valutazioni in alcune situazioni di crisi dell’impresa

Il postulato della continuità aziendale viene individuato nel codice civile all’articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, il quale sancisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività…”. La continuità aziendale ha assunto nell’attuale contesto economico, caratterizzato sempre più da una maggiore incertezza e difficoltà, un carattere maggiormente rilevante quale elemento cardine e con effetti sui principi di valutazione da adottarsi ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio d’impresa. La verifica della continuità risulta un elemento determinante per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali dove viene richiesto, (allo Ias 1), che si valuti la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento con orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

I principali responsabili della verifica della sussistenza della continuità aziendale sono naturalmente gli amministratori nell’ambito della più ampia e diretta responsabilità di redigere il bilancio di esercizio. Tuttavia la verifica della continuità aziendale coinvolge gli organi di controllo, di vigilanza nonché indirettamente tutti gli operatori che devono, sulla base dell’informativa di bilancio, assumere  le diverse decisioni economiche.

Rilevanza nelle situazioni di crisi dell’impresa

Oltre che nelle valutazioni riferite al bilancio ordinario d’esercizio, il postulato della continuità,  assume caratteri rilevanti, nelle valutazioni effettuate nell’ambito delle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) e preconcorsuali (accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati), di gestione delle crisi d’impresa.

In tale particolare contesto della vita societaria, l’analisi della permanenza della continuità aziendale, e le conseguenze di carattere valutativo derivanti da una sua mancanza, o di una sua presenza “attenuata”, coinvolge molteplici soggetti, in primis l’organo delegato alla gestione per i soggetti in bonis, per poi scendere al debitore in crisi, all’attestatore (nelle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati), al curatore e al commissario giudiziale. Detti soggetti devono valutarne la sussistenza ed assumere, per gli ambiti di competenza, le specifiche determinazioni.

Osserva - Con il venir meno del principio di continuità il patrimonio della società cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un insieme di beni destinati ad essere realizzati.

La continuità aziendale nel fallimento

Nella procedura di fallimento il principio di continuità aziendale viene meno, e tale mancanza si riflette sui criteri di valutazione delle poste contabili che assumono caratteri differenti dai principi civilistici destinati alle imprese in funzionamento. In tale ambito infatti, come indicato dal documento contabile Oic 5, i principi da applicare dovranno servire alla finalità liquidatoria della procedura e si assumerà pertanto il valore di realizzo per stralcio dei beni dell’attivo, il valore di realizzo dei crediti, ed il valor di estinzione per le passività.

Le influenze del postulato di continuità assumono tuttavia diverso rilievo nella procedura di fallimento qualora ricorra l’esercizio provvisorio. In tale ipotesi infatti, il principio di continuità non deve essere completamente abbandonato in quanto limitatamente alla durata dell’esercizio provvisorio, esso sarà presente in una forma “attenuata”. Il principio contabile Oic 5 precisa che l’abbandono dei criteri di funzionamento può avvenire esclusivamente nel momento in cui l’azienda si trasforma in un insieme di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato.

Il principio di continuità nella procedura di concordato preventivo

A differenza della procedura di fallimento, la continuità aziendale assume nell’ambito della procedura di concordato preventivo una forte rilevanza pratica considerata la natura di tale strumento concorsuale che può declinarsi in procedura integralmente liquidatoria, di continuità aziendale, o in una procedura mista nella quale convivono aspetti di liquidazione unitamente a caratteri di continuità nell’esercizio dell’impresa.

Con la procedura di concordato preventivo il debitore in stato di crisi può presentare un ricorso, con il quale proporre ai creditori, sulla base di un piano, una diversa soddisfazione (da quella integrale ed a scadenza) del credito vantato. Tale piano è oggetto di attestazione in ordine alla fattibilità e alla veridicità dei dati aziendali da parte di un professionista in possesso delle qualifiche previste all’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare.

Una volta avvenuta l’ammissione alla procedura da parte del Tribunale, e nominato il commissario giudiziale, i creditori, successivamente alla presa visione della proposta e della relazione del commissario giudiziale, esprimono sulla proposta del debitore il proprio voto nell’ambito dell’udienza fissata per l’approvazione della proposta di concordato.  In tale contesto, raggiunte le maggioranze di legge per l’approvazione della proposta, e rilasciata dal commissario giudiziale la propria relazione conclusiva, il Tribunale omologa la procedura di concordato preventivo e si apre la fase di esecuzione del concordato.

Se il concordato comporta la cessione dei beni dell’impresa, ad avvenuta omologazione, il Tribunale nomina uno o più liquidatori giudiziali, chiamati a gestire la liquidazione, assistiti da un comitato dei creditori composti da 3/5 membri.

Se il concordato preventivo comporta la prosecuzione dell’attività d’impresa (c.d. continuità aziendale)  sarà necessario attestare il piano di concordato in ordine alla fattibilità ed alla veridicità dei dati aziendali e verificare che la prosecuzione dell’attività aziendale sia funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori. I soggetti che dovranno sviluppare analisi in ordine alla valutazione della continuità aziendale sono principalmente l’organo amministrativo della società debitrice, gli organi di controllo, se esistenti, successivamente gli attestatori, ed infine il commissario giudiziale. Si rilevano infine specifiche attività di vigilanza in ordine al controllo del principio della continuità in capo all’organo di vigilanza della società (collegio sindacale/revisore legale).

Il debitore, che per tentare la soluzione della crisi della propria impresa presenta una proposta di concordato preventivo, è il primo soggetto che direttamente è chiamato ad effettuare puntuali approfondimenti in ordine alla valutazione del postulato della continuità aziendale, approfondimenti che hanno riflessi sulle valutazioni contabili nell’ambito della documentazione da prodursi per la domanda di concordato. La legge fallimentare in particolare (articolo 161) prevede che la domanda di concordato presentata dal debitore con ricorso, contenga tra gli altri:

Relativamente al primo punto si fa riferimento al bilancio ordinario infrannuale d’esercizio mentre relativamente al secondo punto in ordine allo “stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori” deve intendersi un bilancio straordinario, espressione del valore di realizzo delle attività e del valore di estinzione delle passività. Tale interpretazione è aderente all’intento della norma che vuole consentire ai creditori ai quali la proposta è indirizzata di esprimere un voto informato consci della situazione aziendale, della corretta rappresentazione contabile e delle prospettive di realizzo dei beni d’impresa.

Le conseguenze rispetto alla ricorrenza o meno della continuità, incidono principalmente sui criteri di valutazione da adottarsi per la redazione della documentazione contabile richiesta dalla normativa ed in precedenza descritta. Nel caso il concordato preventivo preveda la continuità dell’attività dell’impresa, i principi da adottarsi saranno i seguenti:

Nel caso il concordato preventivo preveda invece la liquidazione dell’impresa, ovvero degli attivi in essa contenuti per la soddisfazione dei creditori, per la redazione del bilancio ordinario infrannuale, si richiamano le indicazioni previste all’Oic 5 in tema di bilanci di liquidazione che, trattando del rendiconto degli amministratori alla data di inizio della liquidazione, precisa come “dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell’inizio di liquidazione … (omissis) … l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere quelli di funzionamento”.

Il bilancio infrannuale dovrà pertanto essere redatto sulla base dei criteri di valutazione di funzionamento nei quali vi sarà un’espressione di continuità tuttavia “attenuata” dal fatto che risulta mancante la prospettiva della continuità aziendale. In tale contesto pertanto l’attestazione del principio di continuità determina che:

Per la redazione del bilancio straordinario saranno invece applicabili le indicazioni richiamate dall’Oic 5 per la redazione dei bilanci di liquidazione ovvero dei criteri di valutazione da adottare per la rappresentazione della documentazione contabile inerente il procedimento liquidatorio. Secondo quanto previsto testualmente dall’Oic 5 è previsto che “la trasformazione economica che subisce il capitale investito nell’impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica certamente alla data di inizio della gestione della liquidazione…”. In tale contesto “nell’ipotesi normale in cui non vi sia prosecuzione dell’attività dell’impresa, il patrimonio della società, … cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell’attivo netto residuo”.

Il debitore potrebbe inoltre presentare in concordato “misto” dove convivono elementi di liquidazione e di continuità, in questo è opportuno adeguare i principi e le modalità contabili di valutazione in adattandole opportunamente alle diverse casistiche.

Il principio di continuità e gli accordi di ristrutturazione del debito

Gli accordi di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare, unitamente ai due nuovi strumenti, introdotti dal D.L. 83/2015, “accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari” e la c.d. “convenzione di moratoria”, sono indirizzati all’imprenditore in crisi che voglia salvaguardare il complesso produttivo per la continuità dell’attività d’impresa. In tale ambito, posta la possibilità di utilizzare tali strumenti anche per finalità squisitamente liquidatorie, l’analisi in ordine alla continuità d’impresa da parte del debitore assume rilevanza nell’elaborazione del piano a base degli accordi medesimi, piano che verosimilmente potrà assumere natura mista, in parte liquidatorio ed in parte di continuità.

La procedura degli accordi di ristrutturazione del debito consente al debitore che sulla base di un piano di ristrutturazione raggiunge un accordo con almeno tanti creditori rappresentanti il 60% dei suoi debiti, di richiedere al Tribunale l’omologazione dell’accordo raggiunto. La procedura prevede il deposito unitamente all’accordo raggiunto con i creditori, della documentazione prevista dalla legge, oltre all’attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare in ordine alla veridicità dei dati aziendali e all’attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro i termini definiti dalla norma.

Dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e fino all’omologazione, i creditori non possono attivare azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore. Per i creditori non aderenti all’accordo è previsto l’integrale pagamento del dovuto in un termine di 120 giorni dall’omologazione per i debiti già scaduti ovvero entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti. I pagamenti svolti nei confronti dei soggetti aderenti agli accordi in esecuzione all’accordo di ristrutturazione omologato sono esenti da revocatoria in caso di successivo fallimento della società.

In tale contesto la continuità aziendale sarà oggetto di analisi principalmente da parte del debitore per assorbirne l’effetto sulle valutazioni conseguenti alle finalità del piano proposto ai creditori e pertanto implicherà, analogamente al concordato preventivo, l’adozione di differenti criteri di valutazione per l’elaborazione della documentazione contabile.

Il debitore pertanto farà riferimento ai principi di redazione ed ai criteri di valutazione del codice civile per le ipotesi di continuità, ovvero applicherà principi di liquidazione, come indicati nell’Oic 5, qualora il piano preveda la liquidazione dell’impresa o rami di essa.

L’attestatore nell’ambito della procedura in esame dovrà preliminarmente considerare la ricorrenza o meno della continuità per poi esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali considerato che tale accertamento è strumentale al giudizio di attuabilità dell’accordo. In tale ambito la verifica della corretta applicazione del principio di continuità nella rappresentazione dei dati contabili è indispensabile al fine di potere attestare la veridicità dei dati di partenza. In ordine poi all’attuabilità dell’accordo e alla sua idoneità a garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei, l’analisi dell’attestatore, in ottica di valutazione della continuità, deve estendersi ad individuare tutti i potenziali rischi interni ed esterni che potrebbero minarne il fondamento compromettendo la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Il ruolo del collegio sindacale nelle procedure concorsuali e preconcorsuali

Con riferimento alle valutazioni che devono essere svolte dall’organo di controllo (il collegio sindacale, nelle società con sistema di governance tradizionale e il revisore legale) in merito alla  continuità aziendale, precise indicazioni operative sono state emanate dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili nel settembre 2015 (con il documento “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”) relativamente alle situazioni di crisi dell’impresa. In tale contesto il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza del rispetto della legge e dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile, è chiamato a prestare particolare attenzione nella fase propedeutica ai segnali di crisi, provvedendo nella fase interinale ed esecutiva, a vigilare perché l’attività sociale sia aderente agli strumenti concorsuali/preconcorsuali intrapresi.

L’attività di vigilanza del collegio sindacale secondo le norme di comportamento richiamate, deve in generale nelle diverse procedure concorsuali e preconcorsuali, verificare che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma, verificando inoltre che il contenuto formale della attestazione rilasciata dal detto professionista sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

Il monitoraggio della continuità aziendale e pertanto la sua permanenza o mancanza, rappresenta un compito costante dell’organo di controllo che dovrà svolgere tale attività per prevenire e garantire una tempestiva emersione della crisi ed in fase esecutiva, per vigilare che la gestione sia aderente agli accordi presi con i creditori.

Quadro Normativo

Art. 2323 Codice Civile

Principio contabile OIC n. 5

Legge Fallimentare Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successivi aggiornamenti

Legge n. 132 del 6 agosto 2015

Documento 570 del CNDCEC 10/2007

Documento CNDCEC: Norme di comportamento del collegio sindacale  di società non quotate

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