Il ministero dello Sviluppo Economico fornisce un parere, in data 26 gennaio 2016, in materia di certificazione del bilancio delle società Pmi innovative.
La questione prende in considerazione due aspetti: gli esercizi sociali relativi al momento successivo alla iscrizione della Pmi nella sezione speciale e gli esercizi sociali relativi al momento che precede tale iscrizione.
Si ricorda che per tutti gli esercizi sociali, che si chiudono dopo l’iscrizione della Pmi alla sezione speciale e fino a quando l'iscrizione è in corso, vige l’obbligo di certificazione del bilancio, con conseguente revisione legale.
Vi è, poi, da valutare la situazione relativa al momento dell’iscrizione alla sezione speciale, in cui la società, non tenuta all'obbligo di revisione legale, ha comunque approvato un bilancio, mancante della certificazione di revisione.
A tale bilancio non è possibile, ai sensi delle norme sulla revisione legale, allegare successivamente una certificazione di revisione, in quanto mancano i presupposti richiesti: la nomina del revisore da parte dell'assemblea e l'esposizione della relazione del revisore all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio.
Pertanto, per l'ipotesi di certificazione del bilancio per l'esercizio precedente l'iscrizione nella sezione speciale, il parere prot. 19271 del 26 gennaio 2016 indica che può darsi luogo alla revisione volontaria.
Quindi, viene dato mandato al revisore di stilare una relazione sul bilancio approvato precedentemente dall'assemblea; tale relazione, poi, verrà depositata presso il registro delle imprese.
Dal momento in cui la Pmi viene iscritta nella sezione speciale si applica la disciplina ordinaria della revisione legale.
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