La Corte di cassazione, con la sentenza 11554 del 9 maggio 2008, stabilisce che l’illegittima costituzione del Collegio sindacale rende annullabile la delibera assembleare con cui il bilancio viene approvato. Mentre, non colpisce la validità degli atti posti in essere dagli altri organi societari per i quali il Collegio non assume ruolo attivo. Si spiega nella sentenza, infatti, che la relazione dei sindaci rappresenta un momento essenziale nella procedura di approvazione del bilancio e della deliberazione assembleare che lo conclude.
Nella sentenza, inoltre, è chiarito che la cessazione dalla carica di sindaco del Collegio e la sua sostituzione con il supplente scatta immediatamente anche nei casi di decadenza ordinaria di cui all’articolo 2399 del Codice civile.
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