Le società di capitali che si apprestano a chiudere i conti del 2008 e, dunque, a calcolare le imposte da iscrivere in bilancio devono tener conto della nuova disposizione introdotta dalla Finanziaria 2008, che prevede un tetto per la deduzione degli interessi passivi, costituito dal 30% del Risultato operativo lordo. Il tutto dovrebbe avvenire molto semplicemente anche se ci sono alcuni aspetti problematici che dovranno essere chiariti dall’agenzia delle Entrate mediante una apposita circolare. In particolare, sono cinque i nodi da sciogliere. Prima di affrontare il discorso riguardante il calcolo della soglia di deducibilità, occorre vedere a chi si rivolge la disposizione. I soggetti interessati sono tutte le società di capitali e gli altri soggetti Ires, escluse le banche e le società finanziarie di cui all’articolo 1 del Dlgs 87/92. Inoltre, sono esonerate le società consortili, ma non invece i consorzi, le società di project financing, le società per la costruzione e la gestione di interporti e quelle con capitale prevalentemente pubblico che operano negli impianti per la fornitura di acqua, energia, smaltimento e nella depurazione. Sono in ogni modo escluse dal test di deducibilità degli interessi le società di persone e gli imprenditori individuali. Il meccanismo di calcolo della deducibilità degli interessi prevede che per ogni esercizio la legge attribuisca al contribuente un importo calcolato in base alla redditività operativa del conto economico, entro il quale gli interessi sono interamente deducibili. Se dal confronto tra interessi passivi netti e soglia di deducibilità scaturisce un’eccedenza, questa dovrà essere sottoposta a tassazione Ires (variazione nel quadro RF del modello Unico), generando un maggiore onere fiscale, pari al 27,5%. Il limite massimo di deducibilità è fissato al 30% del Rol, costituito dalla differenza tra valore e costi della produzione del conto economico, senza considerare tra i costi gli ammortamenti e i canoni di leasing dei beni strumentali. Per il 2008, la soglia si calcola aggiungendo al 30% del Rol un ammontare forfettario di 10mila euro, che diventa di 5mila euro nel 2009. L’ammontare ripreso a tassazione può essere recuperato nei successivi esercizi, senza limiti di tempo, se la soglia di deduzione calcolata per l’anno supera gli interessi netti del medesimo esercizio.
Le società che adottano il regime del consolidato fiscale hanno maggiore possibilità di recupero degli interessi. È possibile, infatti, a detta della legge n. 244/07, il trasferimento intersocietario del Rol inutilizzato al fine di consentire di coprire eventuali eccedenze di oneri indeducibili in capo ad alcune società. Non è previsto, invece, alcun ausilio alla deduzione per le società che optano per il regime di trasparenza. La società partecipata, infatti, calcola in proprio gli eventuali interessi indeducibili e rigira sui soci il maggior reddito senza che questi possano compensare esuberi di Rol. Anche riguardo alla gestione degli interessi nel regime del consolidato fiscale si attendono chiarimenti ufficiali.
Parità mercoledì 28 gennaio la diciottesima edizione di Telefisco: il convegno via satellite dell’Esperto risponde, organizzato dal Sole 24Ore in collaborazione con il Consiglio nazionale e gli Ordini locali dei commercialisti e degli esperti contabili. Il Convegno consentirà di conoscere i chiarimenti degli esperti e dell’agenzia delle Entrate su tutte le novità varate nel corso del 2008 in materia fiscale.
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