Beni utilizzati per compiere reati societari: confisca obbligatoria sproporzionata

Pubblicato il 04 febbraio 2025

La confisca dei beni impiegati per la commissione di un reato costituisce una vera e propria sanzione di natura patrimoniale.

In quanto tale, essa deve conformarsi al principio di proporzionalità, il quale impone che le pene di carattere economico non risultino eccessivamente gravose rispetto alla situazione finanziaria del soggetto interessato, garantendo che la misura adottata sia compatibile con la sua effettiva capacità di adempiere agli obblighi imposti.

In tale contesto, l'obbligo sancito dall'art. 2641 del codice civile, di confiscare integralmente i beni impiegati per un reato societario, anche per equivalente, può determinare sanzioni sproporzionate, risultando incompatibile con la Costituzione.

Corte costizionale: parzialmente illegittimo l'art. 2641 c.c.

E' quanto evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, nel dichiarare parzialmente incostituzionale l'articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile.

Il contenuto dell'art. 2641 c.c. e la decisione della Consulta

L'articolo in parola, segnatamente, dispone la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente ai beni utilizzati per commettere taluno dei reati societari disciplinati dal Titolo XI del Libro V del codice civile, quando non sia possibile l’individuazione o l’apprensione di tali ultimi beni.

Per i giudici costituzionale, tale previsione, imponendo la confisca integrale dei beni utilizzati per il reato, anche se appartenenti a una società, può generare sanzioni sproporzionate, poiché non permette all'organo giudicante di commisurare l'importo alle effettive condizioni economiche dei soggetti coinvolti.

Le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione

Nella specie, le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, che aveva censurato l'articolo 2641 del codice civile, primo e secondo comma, nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato.

Ebbene, la Consulta ha ritenuto dette questioni fondate in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE).

Sarà compito del legislatore, ora, valutare l'introduzione di una nuova disciplina sulla confisca dei beni strumentali e delle somme di valore equivalente, nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con altri ordinamenti e la normativa dell'UE.

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