In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia, non è necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del sequestro, quando ciò sia avvenuto mediante cessione dei rapporti in blocco ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 385/1993. Tale modalità di trasferimento di posizioni giuridiche, difatti, potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario di previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti.
Per altro verso, va tuttavia evidenziato che anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca sui beni sottoposti a sequestro ed a confisca nell’ambito di un procedimento di prevenzione, deve ritenersi condizionata dall’accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario - presupposti che consolidata giurisprudenza ha individuato nella anteriorità della iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari od ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione - nonché della buona fede e dell’affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell’esecuzione penale per il riconoscimento dell’opponibilità all’Erario del proprio diritto; non potendosi ritenere sufficiente che dette condizioni sussistano solo in capo al cedente.
E’ tutto quanto si legge nella sentenza n. 39368 resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, il 23 agosto 2017.
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