Per l'individuazione dei beni significativi, bisogna in generale fare riferimento alla loro autonomia funzionale rispetto al “manufatto” principale. Tale assunto lo troviamo nella Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 19) con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, co.1 lett. b della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, la quale ha sancito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore di forniture effettuate nell'ambito di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
Come valore dei predetti beni, si prende in considerazione quello che risulta dall'accordo contrattuale tra le parti contraenti, dovendo tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, quindi, materie prime e manodopera impiegata per la produzione, e che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto degli stessi beni.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, si è occupata della disciplina dei “beni significativi” individuati dal decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, tenendo anche conto dell’interpretazione autentica fornita dall’ultima Legge di bilancio.
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