Beni significativi. Chiarimenti sull’Iva agevolata al 10%

Pubblicato il 13 luglio 2018

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina dei cosiddetti “beni significativi”, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 che è stato oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’ultima legge di bilancio (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

I suddetti beni rientrano nell’ambito di una speciale agevolazione fiscale prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b, della Legge n. 488/99, che ha fissato l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

In sostanza, tale disposizione riguarda gli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo, per i quali si può applicare l’Iva del 10% al valore delle prestazioni di servizi, delle materie prime e semilavorate, oltre che dei beni finiti quando non “beni significativi”, anche se sono parti staccate di questi ultimi, ma a patto che abbiano una propria “autonomia funzionale”.

Trattamento fiscale dei beni significativi

Per quanto riguarda, invece, i beni significativi di cui al decreto delle Finanze del 29 dicembre 1999, l’Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, che hanno un’autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.

Individuazione dei beni significativi

Nella circolare n. 15/E/2018, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il Dm del 29 dicembre 1999 individua espressamente i seguenti beni significativi:

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio.

Con riferimento ai beni significativi, dunque, la normativa prevede che l’aliquota agevolata si applichi soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L’ultima Legge di bilancio 2018 è tornata ad occuparsi di tali beni, con una interpretazione autentica, chiarendo, in particolare:

Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione ai chiarimenti della suddetta legge, specificando che vanno considerati “beni significativi” anche quelli che hanno le stesse funzionalità dei beni elencati (esempio le stufe a pellet, che, se utilizzate per riscaldare l’acqua, alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, possono essere assimilate alle caldaie, vale a dire a “beni significativi”).

E ancora che il valore delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della prestazione, cioè gode dell’aliquota agevolata, solo se tali parti sono connotate da una propria autonomia funzionale.

A tal fine si riportano come esempi alcuni casi particolari, riguardanti:

Le tapparelle e i sistemi oscuranti – secondo l’Agenzia - sono generalmente autonomi rispetto agli infissi e il loro costo non viene attratto da quello di questi ultimi. Ma, nel caso in cui le tapparelle o le zanzariere siano strutturalmente integrate negli infissi, il loro valore, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, confluisce in quello dei beni significativi. Grate e inferriate, invece, sono sempre autonome e applicano in ogni caso l’Iva al 10%.

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