Beni riallineati a rischio di calcolo

Pubblicato il 15 luglio 2008

Il Fisco ha provveduto ad illustrare, per mezzo della circolare 50/E con data di emanazione 11 luglio, le disposizioni della legge Finanziaria cui è stata data attuazione con decreto 3 marzo 2008, in ordine all’eliminazione del quadro EC e al versamento dell’imposta sostitutiva sui disallineamenti civilistico-fiscali.

Con intento di chiarire i meccanismi per l’affrancamento delle differenze, la circolare ha precisato che le cessioni dei beni nel periodo di monitoraggio, non appena effettuato il riallineamento, reclamano la rideterminazione della sostitutiva complessiva, una parte della quale viene scomputata dall’imposta dovuta sulla cessione del bene. Richiede una procedura macchinosa il riallineamento che, non effettuato complessivamente alla prima tornata, viene “spalmato” su più periodi d’imposta.

E’ bene precisare che i contribuenti, oramai prossimi al versamento (16 luglio), possono ignorare l’evenienza offerta dall’attuale Finanziaria procedendo, nel quadro Ec dell’Unico 2008, alla compilazione della colonna dedicata all’indicazione delle eccedenze fiscali rispetto a quanto imputato nel bilancio 2007, considerato che eliminare le deduzioni extracontabili effettuate compilando il quadro non è una eventualità a termine, ma si può compiere negli anni a venire.

La circolare Assonime 39/2008 denuncia come mancando il regolamento attuativo delle norme sull’affrancamento dei maggiori valori iscritti in operazioni di conferimento d’azienda, nonché di fusione e scissione, effettuate nell’esercizio 2007, le società devono valutare gli aspetti (la scelta presenta una serie di controindicazioni, tra cui che slitta di un esercizio anche l’avvio della deduzione dele maggiori quote di ammortamento calcolate sugli importi iscritti in bilancio in seguito all’operazione straordinaria) derivanti dal possibile rinvio al prossimo anno dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Nel frattempo, l’Agenzia fiscale dovrebbe chiarire se, come ipotizza Assonime, è comunque consentito corrispondere l’imposta, anche senza disporre di regole ministeriali applicative (e di codice tributo, prima fissato poi sospeso).

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