Sono stati resi noti, con risoluzione n. 45/E/2017, i codici tributo per consentire il versamento dell’imposta, tramite il modello F24 ELIDE, da parte del gestore del deposito IVA, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni.
In base al nuovo regime relativo all’estrazione dei beni dai depositi Iva, in vigore dal 1° aprile 2017, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è il responsabile solidale dell’imposta.
La risoluzione n. 45 del 7 aprile 2017 ricorda che il versamento va eseguito entro il 16 del mese successivo alla data di estrazione, e, a tal proposito, fissa i codici tributo da riportare nell’F24 Elide, uno per ogni mese:
“6301” gennaio
“6302” febbraio
“6303” per marzo
“6304” per aprile
“6305” maggio
“6306” giugno
“6307” luglio
“6308” agosto
“6309” settembre
“6310” ottobre
“6311” novembre
“6312” dicembre.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, va inserito il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto estrattore dei beni dal deposito IVA, mentre nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito IVA, insieme al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.
I campi “codice ufficio”, “codice atto” ed “elementi identificativi”, non vanno compilati.
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