Beni del fondo coniugale salvi dal fallimento

Pubblicato il 26 gennaio 2010
La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 1112 depositata il 22 gennaio scorso, ha accolto il ricorso presentato da un imprenditore al fine di ottenere la revoca di un provvedimento con cui il Tribunale di Potenza aveva autorizzato l'acquisizione, all'attivo del fallimento, di alcuni beni immobili appartenenti al fondo patrimoniale che l'uomo aveva costituito con la moglie.

Per i giudici di legittimità, in particolare, la circostanza secondo cui all'articolo 46, n. 3 della Legge fallimentare, per come modificata dal Decreto legislativo n.5/2006, il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale non può che indirettamente comprovare “che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore”. Inoltre, ai sensi dell'articolo 155 della rinnovata Legge fallimentare - previsione questa che esclude l'acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati a uno specifico affare - non può che ricavarsi, a parere della Corte, il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell'imprenditore fallito.
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