Beni concessi in godimento a soci o familiari. Ulteriori chiarimenti

Pubblicato il 16 giugno 2012 La circolare 24 del 15 giugno 2012, a firma dell’Amministrazione finanziaria, torna sull’argomento dell’utilizzo dei beni concessi in godimento a soci o familiari.

Si ricorda che tale disciplina è stata introdotta dalla manovra Estiva 2011 (decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) con il particolare intento di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

Per tali ragioni, è stato disposto che per gli utilizzatori la differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito rappresenta un reddito diverso e in tal senso va tassato; mentre, per l’impresa cedente è stata prevista l’indeducibilità dei costi relativi al bene dato in godimento. Inoltre, al fine di monitorare tali fattispecie, è stato introdotto l’obbligo, per i soggetti interessati, di comunicare i dati relativi ai beni dell’impresa concessi o ricevuti in godimento, telematicamente entro il 15 ottobre 2012.

Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate torna sull’ambito soggettivo dell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del citato decreto legge, per puntualizzare che destinatari delle disposizioni introdotte sono sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori). Dal punto di vista oggettivo, invece, si puntualizza che i beni dell’impresa oggetto della disciplina sono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio. In particolare, dunque, tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

Per far scattare la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene, è necessario che il bene venga concesso in godimento non solo per un intero anno, ma anche per una frazione di anno. In tal caso, ai fini della determinazione del reddito diverso si dovrà rapportare il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento.

Per quanto riguarda invece l’indeducibilità dei costi in capo all’impresa concedente, si precisa che sono da considerare indeducibili non solo i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e i componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative. Unica deroga per tale indeducibilità è prevista nel caso in cui ad essere concessi in godimento sono beni per cui il Tuir prevede già una limitazione.

La circolare 24/E, inoltre, precisa che per motivi di certezza, il corrispettivo annuo e le altre condizioni fissate dalle parti devono risultare da apposita certificazione scritta avente data certa e antecedente la data di inizio dell’utilizzazione del bene.

Assumendo come punto di partenza che le disposizioni di cui ai citati commi 36-terdecies a 36-duodevicies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la circolare termina la sua trattazione con alcuni esempi utili ai fini del ricalcolo degli acconti.

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