L’Agenzia delle Dogane, nella circolare n. 15 del 2021, ha ricordato che la Commissione europea, per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, ha emanato la Decisione (UE) n. 491 del 3 aprile 2020, con la quale ha stabilito le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso.
Dato il prorogarsi dello stato di emergenza, tale Decisione è stata più volte modificata per prolungarne gli effetti.
Da ultimo, è intervenuta la Decisione (UE) 2021/660 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L140 del 23 aprile 2021), che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491 intervenendo sull’articolo 3 della stessa, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021.
Nella circolare n. 15/2021, inoltre, l’Agenzia delle Dogane ribadisce che nulla è cambiato in relazione:
alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio;
alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono alla suddetta agevolazione.
Viene modificata, invece, la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri, ora posticipata al 30 aprile 2022.
Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori a cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte alle sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".