L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 9 del 4 marzo 2021 (Prot. 66902/RU), dal titolo “Trattamento Iva per le importazioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid-19”.
Con il nuovo documento vengono fornite una serie di indicazioni di carattere operativo per la corretta applicazione delle novità in materia di Iva, introdotte dalla Legge di bilancio 2021, nell’ambito delle operazioni doganali.
Il Decreto “Rilancio” con l’articolo 124, comma 1, ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari in ambito “emergenza Covid-19” (per esempio: ventilatori polmonari, laringoscopi, mascherine chirurgiche, termometri, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche), per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%, a partire dal 1° gennaio 2021.
Successivamente è intervenuta la Legge n. 178/2020, che, all’articolo 1, commi 452 e 453, ha previsto alcune nuove esenzioni Iva e modifiche alle aliquote in precedenza applicate.
Nello specifico, ai commi 452 e 453 è disposto che:
le cessioni di “strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;
le cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tali disposizioni costituiscono norma di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Sulle suddette novità in materia di Imposta sul valore aggiunto erano necessarie alcune precisazioni di carattere interpretativo e di indirizzo operativo. A tal fine, l’Agenzia delle Dogane ha chiesto chiarimenti al Dipartimento delle Finanze, il quale, con nota prot. n.5606 del 16 febbraio 2021, ha espresso il proprio avviso nel merito della questione.
Nella circolare n. 9/2021, l’Agenzia riporta le nuove indicazioni operative, ai fini del trattamento Iva, condivise con il MEF.
In particolare, è precisato che nell’ambito della “strumentazione per diagnostica per Covid-19” di cui numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017”.
Per l’individuazione di questi beni l’Unione europea ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici Nc/Taric che identificano:
i vaccini Covid-19;
i reattivi per diagnostica Covid-19;
le maschere protettive.
Nell’Allegato 1 della circolare vengono, poi, specificati i prodotti soggetti all’aliquota ridotta e le voci doganali.
È stabilito che le importazioni di beni rientranti in tale Allegato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono soggette all’aliquota Iva del 5%.
Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”.
Sono, invece, esenti dall’Iva le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 (per esemio: Kit diagnostici Covid-19 e i vaccini autorizzati) ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall'Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”.
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