L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67 del 9 giugno 2017, fornisce istruzioni ai contribuenti che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, si rivolge a quanti hanno percepito premi di risultato sotto forma di benefit, in assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato.
L'Agenzia indica, infatti, le modalità di esposizione nei modelli 730/2017 e Redditi PF 2017 dei dati relativi alle somme per i suddetti premi di risultato, nella particolare ipotesi in cui l’agevolazione non spettante sia stata “accordata”.
Infatti, nel caso in cui il contribuente si accorga di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione diversa da quella ordinaria, al fine di assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati.
Specifica la risoluzione n. 67/E/2017, che gli importi erogati come benefit, indicati al punto 573 della Certificazione unica 2017, andranno indicati, unitamente alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata “somme imposta sostitutiva” (e non nella colonna 5 “benefit”) del rigo C4 (ovvero del rigo RC4, in caso di modello Redditi). Il contribuente dovrà, poi, barrare la casella di colonna 6 “tassazione ordinaria”, in modo tale da ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo dei premi di risultato, comprensivo del benefit percepito in forma agevolata pur in assenza dei presupposti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".