Beneficio prima casa ko in caso di trasferimento in sede di separazione senza un nuovo acquisto entro l'anno

Pubblicato il 04 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali notificato ad un contribuente che aveva trasferito alla moglie e alla figlia l'immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne un altro entro l'anno successivo.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che il trasferimento della casa familiare a seguito di separazione trovasse il suo titolo nel relativo provvedimento di omologazione che costituiva pur sempre un “provvedimento decisionale”.

Secondo la ricorrente, tuttavia, la Commissione tributaria, nel ritenere illegittima la revoca dell'agevolazione, non aveva considerato che la cessione della casa attuata in sede di separazione consensuale comportava, pur sempre, il trasferimento del diritto reale sul bene e che il titolo di detto trasferimento era costituito dall'accordo assunto volontariamente dai coniugi, e non già dal provvedimento di omologazione del Tribunale.

E a tale doglianza hanno aderito i giudici di legittimità i quali, considerando non necessari ulteriori accertamenti di fatto per essere incontroverso che l'intimato avesse ceduto alla moglie e alla figlia la casa acquistata coi benefici prima casa entro il termine di cinque anni dall'acquisto, senza acquistarne altra nell'anno successivo, hanno ritenuto che la causa potesse essere decisa nel merito e provveduto, conseguentemente, al rigetto del ricorso introduttivo.
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