Beneficio prima casa. Il termine di 18 mesi è sollecitatorio
Pubblicato il 06 aprile 2013
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la
sentenza n. 50/35/13 depositata il 20 febbraio 2013, ha sottolineato che è da considerare sollecitatorio, e non perentorio, il termine di diciotto mesi previsto dall’articolo 1, nota 2-bis della tariffa allegata al Testo sull'imposta di registro, per trasferire la residenza nel comune di ubicazione.
Conseguentemente – spiegano i giudici regionali - il contribuente che trasferisca la propria residenza nel termine triennale previsto dall'articolo 76 del dpr 131/86 a partire dalla registrazione dell'atto, non può ritenersi decaduto dai benefici prima casa.