Beneficio fiscale non fruito? Correzione con dichiarazione integrativa

Pubblicato il 02 febbraio 2023

E' stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso da una Srl contro la decisione confermativa di un avviso di accertamento, attinente all'Ires, con il quale era stata disconosciuta la fruizione dell’agevolazione invocata dalla stessa società, mediante dichiarazione integrativa, ai sensi della Legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente), in relazione alla realizzazione di impianti idroelettrici.

La contribuente si era rivolta alla Suprema corte, censurando, tra i motivi, la ritenuta non emendabilità della dichiarazione dei redditi dalla stessa presentata, a seguito del chiarimento normativo intervenuto in materia di cumulabilità dei benefici previsti dalla legge Tremonti ambientale.

In un primo momento, infatti, la società non aveva richiesto l'applicazione del bonus in questione, in quanto vi era incertezza normativa sulla sua cumulabilità con altre agevolazioni richieste.

Una volta, poi, che era stata normativamente chiarita la possibilità di cumulare i benefici, aveva presentato la sua dichiarazione integrativa

Con ordinanza n. 2931 dell'1 febbraio 2023, la Sesta sezione civile della Cassazione ha ritenuto fondata la predetta doglianza, allineandosi, sulla questione, a quanto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.

E' stata così confermata l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione.

Ciò in considerazione dell'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva, e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.

Il contribuente può quindi contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti a maggiori oneri rispetto a quelli normativamente previsti.

Mancata fruizione del bonus a causa di incertezza interpretativa

Nella vicenda in esame, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non poteva certamente dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni tributarie di cui già usufruiva la società contribuente.

Incertezza interpretativa, questa, risolta solo grazie al successivo chiarimento normativo, il quale aveva posto fine ad ogni dubbio circa la possibilità di cumulare più benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere all'agevolazione.

La società contribuente, pertanto, aveva diritto di presentare dichiarazione integrativa, e, in assenza di ragioni ostative, l’Amministrazione finanziaria doveva ammetterla a fruire dell’agevolazione tributaria in parola.

In definitiva, la Corte ha richiamato il seguente principio di diritto: "In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di mancata fruizione di beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy