Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 maggio 2020, ha approvato il testo di un decreto legge recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare e differimento dell’esecuzione della pena nonché di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Il riferimento, in particolare, è alle persone detenute o internate per gravi reati, ossia delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa.
L’intervento riguarda anche soggetti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis della Legge n. 354/1975, nonché i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
Il Dl n. 29/2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio e in vigore dal giorno successivo – modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare e a quello del differimento della pena, prevedendo che, nel caso in cui tali benefici siano stati concessi per motivi connessi alla crisi da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competenti valutino la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimento medesimo e, successivamente, con cadenza mensile.
Questo, dopo aver acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.
Per quanto riguarda i colloqui con i congiunti, si prevede che essi possano essere svolti a distanza, mediante, se possibile, strumentazioni e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.
Le nuove disposizioni su detenzione domiciliare o differimento della pena e su sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all’emergenza sanitaria si applicano, per espressa previsione, anche ai provvedimenti già adottati.
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