Con la sentenza n. 85/17/07, tributaria provinciale di Bari ha fatto chiarezza sulla vicenda di una coppia che, in regime di comunione legale di beni, aveva provveduto all’acquisto di un immobile. La moglie per motivi di lavoro, non era riuscita a trasferire all’atto di compravendita la residenza nel luogo dell’abitazione e l’Ufficio, per questo, le aveva negato l’agevolazione ritenendo che non avesse i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. La moglie ha presentato ricorso, sostenendo di aver acquistato l’immobile in regime di comunione legale dei beni e che, quindi alla luce dell’articolo 177 del Codice civile, dovesse necessariamente prevalere il concetto di interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi. di Bari ha accolto pienamente il ricorso, chiarendo che il regime della comunione dei beni risponde alla scelta dei coniugi di porre i beni acquistati durante il periodo matrimoniale quale patrimonio della famiglia. Di conseguenza i coniugi non possono disporre autonomamente della “propria quota di comproprietà” perché il bene va considerato nella sua interezza. Non trova fondamento, quindi, quanto affermato dall’Ufficio, ossia che il beneficio è applicabile solo in relazione alla quota del coniuge in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, in quanto significherebbe scindere la titolarità del diritto di proprietà del bene.
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