Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso promosso dall’Aiga, Sezione di Rieti, ai fini dell’annullamento di un bando di gara che aveva ad oggetto l’affidamento del servizio di patrocinio legale di un ente pubblico, relativamente al contenzioso civile, amministrativo, tributario, penale e stragiudiziale, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare, i giudici regionali, con sentenza n. 8730 del 3 luglio 2019, hanno ritenuto fondata la censura lamentata dai giovani avvocati per quanto concerne la mancata pubblicazione del capitolato d’oneri che avrebbe dovuto contenere l’illustrazione delle modalità con le quali il servizio messo a gara avrebbe dovuto essere prestato.
Tale allegato al bando, anche se citato dal disciplinare, non era stato reso disponibile congiuntamente agli altri atti della lex specialis in tempo utile per la formulazione delle offerte da parte dei professionisti interessati.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che detta mancanza, riguardando un atto essenziale della procedura, minasse nelle fondamenta lo svolgimento dell’intera gara.
Il vizio di specie, infatti, incideva sulla possibilità stessa dei professionisti di comprendere l’oggetto dell’attività richiesta dall’Amministrazione e, quindi, di prendere consapevolmente parte alla gara.
Ne derivava l’illegittimità dell’intera procedura che, appunto, per la mancanza di qualsiasi descrizione dei servizi legali oggetto dell’appalto e delle modalità attraverso cui il professionista vincitore avrebbe dovuto prestare la sua attività, è stata conseguentemente annullata.
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