Banchi con sponsor? Associazioni senza legittimazione ad agire

Pubblicato il 06 gennaio 2011 E' stato respinto dal Tar di Bari – sentenza n. 4312 del 28 dicembre 2010 – il ricorso presentato da alcune associazioni di docenti, genitori e studenti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di un avviso con cui la Provincia di Barletta, Andria e Trani aveva comunicato una procedura di sponsorizzazione per fornitura di arredi scolastici.

In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse e di legittimazione ad agire in quanto le associazioni avevano agito per la tutela giudiziale della “astratta legalità dell’azione amministrativa”, e ciò non era consentito allo stato dell’evoluzione del processo amministrativo.

Inoltre – sottolinea il Tar – nella specie, le associazioni ricorrenti non avevano nemmeno provato “quale lesione immediata ed attuale della propria sfera giuridica e dei fini statutari dalle stesse istituzionalmente perseguiti derivi dalla adozione dell’atto impugnato” posto che né una associazione sindacale, né una associazione di genitori, né una associazione di studenti ovvero i soggetti che le stesse rappresentano potevano dirsi “realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale” da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia.
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