Banchi con sponsor? Associazioni senza legittimazione ad agire
Pubblicato il 06 gennaio 2011
E' stato respinto dal Tar di Bari – sentenza n.
4312 del 28 dicembre 2010 – il ricorso presentato da alcune associazioni di docenti, genitori e studenti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di un avviso con cui la Provincia di Barletta, Andria e Trani aveva comunicato una procedura di sponsorizzazione per fornitura di arredi scolastici.
In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse e di legittimazione ad agire in quanto le associazioni avevano agito per la tutela giudiziale della “
astratta legalità dell’azione amministrativa”, e ciò non era consentito allo stato dell’evoluzione del processo amministrativo.
Inoltre – sottolinea il Tar – nella specie, le associazioni ricorrenti non avevano nemmeno provato “
quale lesione immediata ed attuale della propria sfera giuridica e dei fini statutari dalle stesse istituzionalmente perseguiti derivi dalla adozione dell’atto impugnato” posto che né una associazione sindacale, né una associazione di genitori, né una associazione di studenti ovvero i soggetti che le stesse rappresentano potevano dirsi “
realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale” da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia.