Bancarotta: nel capo di imputazione non è necessario indicare le singole voci distratte
Pubblicato il 09 settembre 2009
La Corte di cassazione, con sentenza dell'8 agosto scorso, la n. 32177, ha respinto il ricorso presentato dal presidente di una S.r.l. contro la sentenza di condanna impartitagli per bancarotta patrimoniale e documentale. A detta dell'uomo, la decisione impugnata faceva riferimento ad un capo di imputazione impreciso - in quanto non erano state indicate le voci patrimoniali distratte – e si basava sulla considerazione di scritture contabili non inesistenti o false ma, al massimo, incomplete. Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui, poiché le norme sulla bancarotta fanno riferimento al patrimonio nella sua valenza complessiva e non sui singoli componenti, è adeguata, in proposito, una contestazione dell'addebito che riguardi un insieme o un intero patrimonio, senza fornire il dettaglio dei singoli componenti. Inoltre, continua la Corte, si ha bancarotta fraudolenta anche quando gli accertamenti sono particolarmente difficoltosi e non solo quando la ricostruzione patrimoniale sia impossibile per mancanza di scritture contabili.