Può rispondere del reato di bancarotta semplice documentale il liquidatore che non riceve i libri contabili e che omette ogni controllo sulla loro esistenza e sulla loro regolare tenuta.
Posta, infatti, l’assoluta omogeneità dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità di amministratori e liquidatori, anche questi ultimi hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali e le scritture contabili e, eventualmente, constatata la loro effettiva inesistenza o non recuperabilità, di attivarsi efficacemente per ridurre le conseguenze negative derivanti dall’accertata omissione.
Questi assunti sono stati enunciati dalla Corte di cassazione con sentenza n. 39009 del 27 agosto 2018 nell’ambito di una vicenda in cui, a fronte della mancata tenuta della contabilità da parte di una srl, dichiarata fallita, l’imputato, il liquidatore della società, non aveva provveduto alla sua ricostruzione, né aveva tentato di minimizzare gli effetti pregiudizievoli per i creditori sociali, consistenti nell'impossibilità di definire il volume di affari della società, nonché di redigere il bilancio.
Nella specie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che con l’omesso deposito della contabilità e la successiva mancata attivazione ai fini della sua ricostruzione era venuta ad integrarsi una violazione del dovere di diligenza incombente sul liquidatore e, pertanto, anche l’elemento soggettivo della colpa in capo a quest’ultimo, elemento richiesto ai fini della configurabilità della bancarotta semplice.
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