Costituisce specifico obbligo dell’intermediario finanziario quello di fornire al cliente una dettagliata informazione circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura degli stessi ed ai caratteri propri dell’emittente.
E’ questo uno dei principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 15936 del 18 giugno 2018 e con cui i giudici di legittimità hanno ritenuto come “incontestato” che, nell’ambito della vicenda specificamente esaminata - in cui un istituto di credito aveva consigliato ad un cliente delle obbligazioni Lehman Brothers nonostante la bassa propensione al rischio di questi e la grave situazione economico-finanziaria della emittente – l’informazione dettagliata citata non era stata fornita.
Nella specie, l’inadempimento della banca nell’assolvere ai propri obblighi informativi risultava integrato anche solo in relazione alla valutazione dell’adeguatezza soggettiva del risparmiatore.
Confermata, in definitiva, la condanna di merito disposta a carico della banca a rimborsare l’investitore dei titoli negoziati, finiti in default.
Nella medesima decisione, i giudici di Palazzo Cavour hanno ribadito come sia determinante, per il risparmiatore – a maggior ragione nel caso in oggetto in cui sussisteva uno specifico vincolo pattizio in tal senso – entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su un titolo, non solo idonee a far comprendere l’iniziale grado di rischio collegato all’investimento, ma anche che consentano di assumere “provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l’investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo”.
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