Banca d’Italia e anatocismo. Osservazioni sulla proposta entro il 23 ottobre

Pubblicato il 26 agosto 2015

La proposta di delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario sulla produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, avanzata dalla Banca d’Italia il 24 agosto 2015 e sottoposta a consultazione fino al 23 ottobre 2015, riguarda, in particolar modo, i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito.

Relativamente alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, infatti, viene espressamente indicato che gli interessi maturati non possono produrre interessi.

Per i rapporti sopra indicati, per contro, viene previsto che il relativo contratto stabilisca la stessa periodicità, non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori, di tipo “corrispettivo”.

Nella proposta, il conteggio degli interessi viene effettuato il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Gli interessi maturati vengono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e si prevede che il saldo periodico della sorte capitale produca interessi.

Proposta, altresì, l’esigibilità degli interessi, attivi e passivi, decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto. Il contratto potrà prevedere termini diversi, se a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in tal modo, la somma addebitata è considerata sorte capitale.

Si prevede, infine, che nell’ipotesi di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non porterebbe alla produzione di ulteriori interessi.

La delibera si applicherebbe agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.

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