L’istituto di credito che concede finanziamenti al debitore principale anche se ne conosce le difficoltà economiche, fidando solo nella solvibilità del fideiussore e senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale.
Per quel che riguarda poi la fideiussione per obbligazione futura, la garanzia fideiussoria è da ritenere nulla ogni qual volta la condotta della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntata, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Questo si verifica qualora la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche nell’interesse del fideiussore
I suddetti principi sono stati enunciati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16827 del 9 agosto 2016.
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