Bagaglio smarrito? Il limite di responsabilità vale per tutti i danni

Pubblicato il 22 febbraio 2019

Nei casi in cui il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore - fissata dall'articolo 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - opera in riferimento al danno, di qualsiasi natura, patito dal passeggero medesimo.

Nozione omnicomprensiva del danno

La somma omnicomprensiva prevista, ossia, ricomprende non solo la componente meramente patrimoniale, ma anche quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile, quale conseguenza della grave lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

E' questo il principio ricordato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 4996 del 21 febbraio 2019, dove è stato anche precisato come, per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore, sia necessaria - al di là dei casi di inapplicabilità del citato comma 2 dell'articolo 22, indicati dal successivo comma 5 - la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo, per contro, del tutto indifferente la natura del danno asseritamente subito.

Nel caso di specie, la Suprema corte ha confermato una statuizione con cui i giudici di merito avevano parzialmente accolto una domanda di risarcimento nei confronti di un vettore aereo, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello smarrimento della valigia di un attore, contenente i rulli dell'opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare al festival cinematografico internazionale di Montreal.

Gli Ermellini hanno ritenuto che nella decisione di merito fosse stata correttamente applicata la nozione omnicomprensiva di danno di cui all'art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva, in Italia, con Legge n. 12/2004.

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