Azioni rapide con il “pubblico”

Pubblicato il 07 gennaio 2009

I cittadini hanno generalmente un termine di 60 giorni per opporsi agli atti amministrativi. L'eccezione è il ricorso straordinario per il quale sono disponibili 120 giorni. La legge 241 del 1990 prevede un onere, per tutti i soggetti pubblici, di comunicare l'imminente adozione di atti potenzialmente lesivi di posizioni altrui. Viene, inoltre, imposto alle pubbliche amministrazioni di indicare i termini e le autorità a cui rivolgersi per eventuali contestazioni. Il soggetto interessato, che non riceva direttamente comunicazione del provvedimento che lede i suoi interessi, avrà diritto ad alcune deroghe rispetto al termine di 60 giorni. In questi casi, il termine per contestare decorre dal momento in cui è percepibile la lesione degli interessi. In ogni caso, occorre rispettare il principio della parità delle armi tra parte pubblica e privata (Corte costituzionale n. 427/1997). In materia di risarcimento danni, è possibile chiedere il ristoro entro cinque anni dalla lesione subita anche se sono decorsi i termini per ottenere l'annullamento dell'atto. La richiesta di danni, infatti, se autonoma, può essere avanzata senza che venga preventivamente chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo (Cassazione, sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008).

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