Il Tar della Calabria ha ricordato quale sia il regime giuridico dell’azione risarcitoria dei danni causati dall’attività amministrativa illegittima, per come contenuto nell’art. 30 del Codice del processo amministrativo.
Il comma 3 di quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che la domanda autonoma di ristoro per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero dalla conoscenza del provvedimento, qualora il pregiudizio derivi da questo.
Se è esperita l’azione di annullamento, la domanda di risarcimento può essere formulata nel corso del giudizio caducatorio o, dopo la sua conclusione, entro centoventi giorni decorrenti dal giudicato, ai sensi del comma 5 dell’art. 30 citato.
Ne discende che il ricorrente asseritamente leso dall’attività amministrativa illegittima, ove non proponga azione autonoma di ristoro ex art. 30, comma 3, c.p.a., è onerato ad agire entro centoventi dal passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo la domanda caducatoria avanzata dallo stesso, abbia annullato l’atto amministrativo, "quale precondizione necessaria per l’integrazione di un contegno illecito della Pa ai sensi dell’art. 2043 c.c".
E' quanto si legge nel testo della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro n. 37 del 9 gennaio 2019.
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