Azione risarcitoria contro la p.a.: termini al vaglio della Consulta

Pubblicato il 18 settembre 2011 Il Tar della regione Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza n. 1628 depositata lo scorso 7 settembre 2011, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del Decreto legislativo n. 104/2010, relativo al termine di 120 giorni per proporre davanti al giudice amministrativo l'azione risarcitoria dopo che l'atto è stato annullato con sentenza passata in giudicato, per asserita violazione degli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

Secondo i giudici regionali, il rimedio risarcitorio è inscindibilmente legato, in relazione di complementarietà, a quello caducatorio; ed infatti, la tutela costituzionale dell'interesse legittimo è soddisfatta solo se il titolare può chiedere, oltre all'annullamento del provvedimento lesivo, il risarcimento per equivalente del danno che traguardi e completi gli effetti del giudicato di annullamento.

In questo contesto, la concentrazione dei rimedi in capo al giudice amministrativo è funzionale alla contrazione dei tempi processuali, ma – sottolinea il Tar - “non può avvenire a condizione della introduzione di condizioni di accesso alla tutela assolutamente (e senza ragione) restrittive”. Nella specie, la finalità stessa della previsione dello strumento risarcitorio accanto a quello caducatorio nel sistema di tutela dell'interesse legittimo, così come l'esigenza di pienezza ed effettività della tutela, viene palesemente contraddetta “se l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa della cognizione dell'azione risarcitoria comporta come contropartita l'introduzione di un regime che, derogando al diritto comune, comprime significativamente le condizioni per l'accesso al rimedio”.
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