Secondo la Corte di cassazione, nell’azione revocatoria ordinaria che abbia ad oggetto un bene conferito in un trust, il beneficiario è litisconsorte necessario esclusivamente nel caso di atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso.
In detta ipotesi, infatti, lo stato soggettivo del terzo rilevante è quello del beneficiario, non quello del trustee.
Il principio di diritto in argomento è stato affermato dalla Terza sezione civile della Corte, con sentenza n. 13388 del 29 maggio 2018.
Nella decisione, è stato precisato come il problema del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria relativa a disposizione patrimoniale in trust vada risolto sulla base del criterio della natura dell’atto e della rilevanza dell’elemento psicologico dal punto di vista del terzo.
Così, se, avuto riguardo all’interesse del beneficiario, l’atto dispositivo è da qualificare come atto a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell’atto, è litisconsorte necessario.
Se, per contro, l’atto dispositivo è a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario, che potrà anche non avere conoscenza dell’atto di disposizione, non è litisconsorte necessario dell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.
Nella vicenda posta alla loro attenzione, gli Ermellini hanno confermato la statuizione con cui i giudici di merito, dopo aver accertato che il trust esaminato era finalizzato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e lavorativa dei familiari, e che, quindi, il relativo atto di disposizione fosse da qualificare come non a titolo oneroso, avevano concluso per l’irrilevanza dello stato soggettivo del terzo, da identificare nel beneficiario.
Di qui la considerazione secondo cui quest’ultimo non era litisconsorte necessario.
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