Anche un credito contestato è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria.
Non è, infatti, necessaria la preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del predetto credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, e ciò in coerenza con la funzione dell’azione revocatoria medesima, che non persegue fini restitutori.
In tema di azione revocatoria, ossia, rileva una nozione “lata” di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 8019 del 22 marzo 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui era stato dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 del Codice civile, l’atto con il quale il debitore di una Snc aveva ceduto alle proprie figlie alcuni diritti immobiliari.
I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sull’affermazione della sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettività per accogliere l’azione revocatoria proposta dalla società.
Le figlie dell’originario debitore si erano rivolte alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della società attrice, in conseguenza dell’intervenuta prescrizione del credito posto a base dell’azione revocatoria, dopo la pronuncia della sentenza d’appello.
Motivo, questo, giudicato manifestamente infondato dagli Ermellini, i quali hanno rammentato il pacifico principio della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la proposizione dell’azione revocatoria produce l’effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione del credito posto a base dell’esercizio dell’azione medesima, anche se quest’ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio.
Nel caso in esame, le ricorrenti si erano unicamente limitate a sollevare una specifica contestazione in ordina alla effettiva sussistenza attuale dell’avverso credito.
La predetta contestazione, però, era tale da non escludere la persistente sussistenza della legittimazione alla proposizione dell’azione revocatoria da parte della società attrice.
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