Azione diretta per il risarcimento del danno morale a prescindere dalla condizione di reciprocità

Pubblicato il 12 gennaio 2011 Con sentenza n. 450 dell'11 gennaio 2011, la Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto l'istanza di risarcimento del danno morale avanzata da una cittadina albanese a seguito della morte, in un sinistro stradale in Italia, del figlio. La donna, trovandosi in Albania, aveva avanzato, per tramite di un procuratore speciale, azione diretta nei confronti dell'assicurazione. Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano, tuttavia, ritenuto inammissibile la sua domanda sull'assunto che la stessa non aveva provato la condizione di reciprocità e, cioè, che in Albania agli italiani fosse garantito lo stesso diritto.Da qui il ricorso in Cassazione.

Per i giudici di legittimità, “poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute e all'integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante (o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui), ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
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