I creditori degli eredi legittimari rimasti inerti possono esercitare, in via surrogatoria, l’azione di riduzione contro le donazioni o il testamento che ledono la legittima?
E’ questo l’interrogativo a cui ha risposto la Corte di cassazione con sentenza n. 16623 del 20 giugno 2019, pronunciata in accoglimento della domanda di una banca che aveva chiesto l’annullamento di un testamento olografo nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva spettante ai legittimati preteriti, destinatari di un decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’istituto di credito per debiti non saldati.
Al termine di un’articolata e sistematica ricostruzione delle disposizioni in materia - e segnatamente delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 457, 524, 557 e 2900 c.c. - gli Ermellini hanno concluso per l’affermazione della diretta esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione da parte del creditore del legittimario pretermesso, nell’ipotesi di colpevole inerzia di questi.
In detti casi, infatti, verrebbe a realizzarsi un’interferenza di natura eccezionale, ma legittima, nella sfera giuridica del debitore.
L’azione surrogatoria, del resto, è uno strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possono derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, nel caso in cui questi ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.
L’azione di riduzione- viene precisato in decisione - deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte, in qualità di litisconsorte necessario.
La Corte, in proposito, ha ricordato quanto già sottolineato in sede di legittimità, ovvero che, in tema di azione surrogatoria, poiché il creditore deve, a norma dell’articolo 2900, comma 2, c.c., citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volontà di legge è sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l’inscindibilità della causa a cui devono partecipare.
In questo modo, rimane superflua ogni altra indagine sulla necessità di tale partecipazione ai fini dell’integrità del contraddittorio e, quindi, della validità del processo e della sentenza in esso pronunciata.
In definitiva, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria - prevista dall’art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”.
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