Azione di responsabilità dell'amministratore. Vanno allegati gli specifici inadempimenti
Pubblicato il 07 maggio 2015
Nel caso in cui il curatore del fallimento di una società di capitali attivi
azione di responsabilità nei confronti dell'
amministratore della medesima, l'
individuazione e la
liquidazione del
danno risarcibile deve essere operata prendendo
in considerazione gli specifici inadempimenti dell'amministratore, inadempimenti che l'attore ha l'
onere di allegare al fine di consentire la
verifica dell'esistenza di un
rapporto di casualità tra i medesimi ed il
danno di cui si pretende il risarcimento.
In particolare, nell'ambito della medesima azione di responsabilità, la
mancanza di scritture contabili della società, anche se addebitabile all'amministratore convenuto,
non giustifica, di per sé, che il
danno da risarcire sia
individuato e liquidato in misura corrispondente alla
differenza tra il passivo e l'attivo che siano accertati in ambito fallimentare.
Valutazione nella liquidazione equitativa del danno
Tale criterio, eventualmente, può essere utilizzato solo al fine della
liquidazione equitativa del danno e ove ne ricorrano le relative condizioni, sempre che siano indicate le
ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici
effetti dannosi concretamente addebitabili alla condotta dell'amministratore e che il ricorso a
detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.
E' questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n.
9100 depositata il 6 maggio 2015.