Il ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 101/2006, precisa che la diffida accertativa è un atto facoltativo a disposizione degli ispettori del lavoro – ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004, riforma delle ispezioni sul lavoro – che nell’utilizzarlo debbono “valutare le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi obiettivi acquisiti”, come indicato nella circolare ministeriale n. 24/2004. Nella nota il Ministero conclude che rientra tra le circostanze da valutare la condizione di crisi dell’impresa o un piano di risanamento in atto della stessa. Conseguentemente, in tale situazione, gli ispettori devono valutare se sia opportuno e conveniente l’uso della diffida accertativa come strumento soddisfacente agli interessi dei lavoratori o se possa incidere negativamente sulla continuità dell’azienda e dei relativi rapporti di lavoro.
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