Azienda in crisi? I contributi vanno comunque pagati

Pubblicato il 26 maggio 2011 Secondo la Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n. 20845 del 25 maggio 2011 - “lo stato di dissesto dell'imprenditore, quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi”. Ed infatti, i contributi costituiscono un tributo e non parte integrante del salario; ne consegue che gli stessi debbano essere pagati comunque ed in ogni caso, “indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda”.

Ciò – spiegano i giudici di legittimità - “trova la sua “ratio” nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori”. La commisurazione del contributo alla retribuzione deve infatti essere considerata quale “mero criterio di calcolo” per la quantificazione del contributo stesso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy