Azienda in crisi? I contributi vanno comunque pagati
Pubblicato il 26 maggio 2011
Secondo la Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n.
20845 del 25 maggio 2011 -
“lo stato di dissesto dell'imprenditore, quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi”. Ed infatti, i contributi costituiscono un tributo e non parte integrante del salario; ne consegue che gli stessi debbano essere pagati comunque ed in ogni caso,
“indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda”.
Ciò – spiegano i giudici di legittimità -
“trova la sua “ratio” nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori”. La commisurazione del contributo alla retribuzione deve infatti essere considerata quale
“mero criterio di calcolo” per la quantificazione del contributo stesso.