Avvocato presso l’ente pubblico. L’iscrizione all’Albo la paga la p.a.

Pubblicato il 17 aprile 2015 Con sentenza n. 7776 depositata il 16 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvocato inserito all’interno di un Ente pubblico, deve essere tenuto indenne dall’amministrazione, di quanto pagato per la quota annuale di iscrizione all’Albo speciale.

Relativamente alla vicenda in esame, dunque, la Cassazione ha disposto che l’Istituto pubblico in questione sia tenuto a restituire al professionista tutto quanto egli abbia versato a titolo di iscrizione all’Albo, per il periodo in cui era dipendente presso l’ufficio legale dell’Ente medesimo.

Ciò, poiché trattasi non di spese personali del professionista bensì di esborsi necessari per esercitare la sua attività, di cui l’Ente ha beneficiato in via esclusiva, essendo l’avvocato ad esso legato da un rapporto di subordinazione. A tale conclusione è giunta la Cassazione, rinvenendo qui un’analogia con l’istituto del mandato, per cui il datore di lavoro è tenuto a fornire tutti i mezzi necessari al dipendente, così come il mandante con il mandatario.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy