Avvocato non restituisce le somme del cliente? Sospeso

Pubblicato il 05 ottobre 2022

Confermata, dal CNF, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale disposta a carico di un avvocato che, in violazione dell'art. 9 del Codice disciplinare forense, non aveva provveduto a restituire la somma ricevuta con la causale "deposito cauzionale a titolo fiduciario", riscossa per conto del cliente.

La restituzione di tale somma, nel dettaglio, era stata negata all’amministratore giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica, dopo espressa richiesta avanzata a seguito del sequestro preventivo disposto a carico del cliente.

A fronte dell'esposto mosso nei confronti del professionista, quest'ultimo aveva ammesso il ricevimento del denaro a titolo fiduciario, eccependone, però, l’avvenuta compensazione con propri crediti professionali, giusta autorizzazione alla compensazione a lui rilasciata dal cliente.

All’esito del dibattimento, il Consiglio di disciplina, pur riconosciuta la sussistenza dell’illecito deontologico contestato, aveva dichiarato la prescrizione dell’azione disciplinare.

Il COA aveva quindi avanzato ricorso davanti al Consiglio Nazionale forense, dove aveva denunciato l’errata individuazione, da parte del CDD, del dies a quo dal quale far decorrere il tempus prescriptionis dell’azione disciplinare.

Compensazione somme solo nei casi tassativamente previsti

Con sentenza n. 104 del 25 giugno 2022 - pubblicata il 4 ottobre 2022 - il CNF ha ritenuto le relative doglianze fondate.

In primo luogo, doveva ritenersi corretta e meritevole di condivisione l’argomentazione del CDD che aveva ravvisato, nella condotta contestata, la violazione delle norme di cui agli art. 9 CDF.

Difatti, al di fuori delle tassative eccezioni indicate dalla normativa, il professionista è sempre tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte le somme riscosse o detenute per conto di questa.

Nel caso di specie, non ricorreva nessuna delle menzionate eccezioni: a seguito del sequestro preventivo, l'avvocato non poteva assumere, senza l’autorizzazione del giudice, nessuna autonoma determinazione in ordine al deposito cauzionale, tantomeno in base ad una asserita autorizzazione ad eseguire la compensazione rilasciata dal cliente in epoca successiva all’avvenuto sequestro e per questo illegittima ed inefficace.

Sul fronte della asserita prescrizione, è stato evidenziato che l'illecito contestato ha natura permanente che cessa solo nel momento in cui l’importo trattenuto illecitamente viene restituito all’avente diritto.

Nella vicenda esaminata, dunque, la prescrizione dell’azione disciplinare non poteva che iniziare a decorrere dal momento in cui, a seguito di transazione, l'avvocato aveva potuto lecitamente vantare un titolo per l’incasso delle somme, sino a tale data illecitamente trattenute in compensazione.

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