Corte di giustizia: no alla normativa greca che impedisce a un monaco con qualifica di avvocato, ottenuta in un altro Stato membro, di iscriversi all’albo avvocati per incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione forense.
Secondo la Corte di giustizia Ue, una legislazione nazionale, come quella greca, che vieti a un avvocato con status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente del Paese membro di origine, di iscriversi all’albo degli avvocati del Paese ospitante a causa dell’incompatibilità tra il suo status di monaco e la professione di avvocato che detta normativa prevede, è da ritenere contraria alle norme del diritto dell’Unione europea.
E’ quanto precisato con sentenza depositata, il 7 maggio 2019, rispetto alla causa C-431/17.
I giudici europei, in particolare, hanno risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra un monaco Ireneo e l’Ordine degli avvocati di Atene, in merito al diniego di quest’autorità di accogliere l'istanza con cui il primo aveva chiesto l'iscrizione nel registro speciale del foro di Atene in qualità di avvocato che esercita facendo uso del suo titolo professionale di origine.
La Corte Ue, in definitiva, ha sancito la contrarietà della legislazione nazionale greca, sul punto, rispetto al diritto dell’Unione europea.
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